Il Salone del Libro 2026 e la “riserva di umanità”
Quando l’algoritmo incontra il diritto d’autore
Dal Lingotto di Torino, dove la cultura ha smesso di discutere di intelligenza artificiale in astratto, arriva la domanda che riguarda anche la moda e il design: chi è davvero l’autore, quando a creare è (anche) una macchina?
C’è un momento, ogni anno, in cui Torino diventa la capitale culturale del Paese. Dal 14 al 18 maggio 2026 il Lingotto Fiere ha ospitato la trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro, sotto la direzione di Annalena Benini — non a caso laureata in giurisprudenza — con un titolo poetico e programmatico, Il mondo salvato dai ragazzini, ripreso da Elsa Morante. Oltre duemilasettecento eventi, settanta sale, la Grecia come Paese ospite. Ma sotto la festa dei lettori, in quest’edizione, si è consumato un dibattito molto meno rassicurante e molto più tecnico: quello sul rapporto fra intelligenza artificiale generativa e diritto.
Lo scrivo da avvocato, e lo dico subito senza giri di parole: il 2026 è l’anno in cui questo confronto ha smesso di essere un esercizio teorico. Lo aveva annunciato lo stesso Salone, presentando la seconda edizione del Convegno su Intelligenza Artificiale ed editoria, alle OGR Torino, con una formula efficace — se il 2025 era stato l’anno del primo confronto, il 2026 segna il passaggio dalla teoria alla pratica. Tradotto in linguaggio giuridico: non si discute più se regolare, ma come applicare regole che, nel frattempo, sono diventate legge.
Una norma nuova alle spalle del dibattito
Chi ha seguito i workshop professionali del Salone — su tutti l’incontro dal titolo eloquente L’editoria incontra l’IA. Diritto d’autore: quo vadis?, ospitato al Publishers Centre — non poteva ignorare il convitato di pietra di ogni tavola rotonda: la Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. Si tratta della prima disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale adottata da uno Stato membro dell’Unione, costruita per dialogare con il Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act.
La legge italiana non si limita a recepire principi europei: interviene direttamente sulla nostra storica Legge sul Diritto d’Autore (la L. 633/1941). L’articolo 25 modifica l’articolo 1 di quella legge, stabilendo che le opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono tutelate solo se costituiscono il risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
È una frase breve, ma chi la legge con occhio tecnico riconosce subito la portata sistematica. Il legislatore ha introdotto quella che la dottrina ha già ribattezzato una “riserva di umanità”: l’IA può entrare nel processo creativo, ma la titolarità giuridica resta saldamente ancorata alla persona. Il diritto d’autore nasce dove è identificabile, verificabile e riconducibile a un essere umano un contributo creativo determinante. Dove quel contributo manca — dove l’output è generato in autonomia dall’algoritmo — non c’è opera protetta. Banalmente: ciò che la macchina produce da sola finisce nel pubblico dominio.
Il vero terreno di scontro: i dati di addestramento
Se la titolarità è il tema che cattura i titoli dei giornali, il fronte realmente caldo per chi lavora nelle industrie creative è un altro: i dati con cui i modelli vengono addestrati. È qui che si gioca la partita economica, ed è qui che il dibattito torinese si è fatto più ruvido.
La Legge 132/2025 ha inciso anche sul piano repressivo. Modificando l’articolo 171 della Legge sul Diritto d’Autore, ha reso esplicito che la riproduzione o l’estrazione di testi e dati da opere protette — il cosiddetto text and data mining — effettuata in violazione delle eccezioni previste dalla normativa, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale, entra nel perimetro sanzionatorio. In altri termini: l’addestramento “selvaggio” di un modello su contenuti altrui non è più una zona grigia ma può configurare un illecito, con risvolti che la dottrina sta già esplorando anche sul versante della responsabilità degli enti.
Per autori, case editrici e — vale la pena dirlo a una testata che si occupa di moda e tecnologia — per chi crea immagini, pattern, fotografie e contenuti visivi, il messaggio è netto. La tecnologia, come è stato osservato negli incontri della Camera di commercio di Torino, è un moltiplicatore di possibilità: anche di abuso. La domanda pratica che gli operatori si sono posti al Lingotto è disarmante nella sua concretezza: come ci si difende?
Il contratto che cambia pelle
C’è poi un terzo livello, meno visibile ma destinato a incidere sul lavoro quotidiano di chiunque produca contenuti: il contratto. Lo ha colto bene il programma del convegno, che ha messo al centro un rapporto autore-editore “profondamente ridefinito” dagli strumenti di ideazione e produzione dei testi.
Da avvocato, è il punto che mi pare più sottovalutato. Nella cornice del nuovo diritto d’autore italiano ed europeo cambiano le clausole, cambiano le logiche di licensing, cambiano le policy editoriali. Chi firma oggi un contratto di edizione — o un contratto di licenza d’immagine, di styling, di design — non può più ignorare alcune domande: il contenuto è stato realizzato con l’ausilio dell’IA? In quale misura? Chi garantisce che i materiali usati per addestrare lo strumento non violino diritti di terzi? Su chi ricade la responsabilità in caso di contestazione? Sono clausole nuove, che fino a poco fa non esistevano e che oggi diventano il cuore della trattativa.
Perché riguarda anche la moda
Verrebbe da pensare che si tratti di questioni per soli editori. È un errore di prospettiva. Il principio affermato dalla Legge 132/2025 — la tutela segue l’impronta creativa umana, non la quantità di tecnologia impiegata — è trasversale a tutte le industrie creative. Vale per il romanzo come per la collezione, per la traduzione letteraria come per la campagna pubblicitaria generata con strumenti visivi, per l’illustrazione come per il rendering di un capo.
Il criterio è lo stesso, e converge con quanto emerso anche oltre confine: non conta quanta IA è stata usata, ma quanto è riconoscibile la mano dell’autore. Negli Stati Uniti, lo ricordiamo, l’Ufficio del copyright ha concesso tutela a un’immagine in parte generata con l’IA proprio valorizzando la selezione, il coordinamento e l’organizzazione del materiale operate dall’autore — chi sapeva documentare il proprio intervento creativo è stato tutelato. Il messaggio per chi lavora nel fashion e nel design è limpido: tracciare, documentare e poter dimostrare il proprio contributo non è più un vezzo da archivio, ma una strategia difensiva.
Una conclusione, da giurista
Il Salone del Libro 2026 ha fatto una cosa preziosa: ha tolto l’intelligenza artificiale dal regno delle suggestioni e l’ha posata sul tavolo dei diritti, delle responsabilità e dei flussi di lavoro. La sensazione, uscendo dal Lingotto, è che il diritto italiano abbia scelto una posizione chiara — antropocentrica, ma non tecnofoba. L’IA è benvenuta come strumento; non è ammessa come soggetto creativo autonomo.
Resta aperto, naturalmente, il banco di prova più difficile: dimostrare, caso per caso, dove finisce l’algoritmo e dove comincia la persona. È un confine sottile, che si giocherà nelle aule, nei contratti e nelle redazioni. Ma forse è giusto così. In fondo, Il mondo salvato dai ragazzini ci ricorda che la creatività resta una faccenda profondamente, irriducibilmente umana. Anche — e soprattutto — quando la macchina sa fare quasi tutto.
Credits: Salone Internazionale del Libro di Torino
Questo articolo rientra nella copertura editoriale di Glam Aura Magazine in qualità di press stampa accreditata per il Salone Internazionale del Libro di Torino.
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